L'AZIENDA   l  PARTNERSHIP   l   LAVORA CON NOI    l   CONTATTI  l   HOME DEFINIZIONI 
 


 
 
 

DEFINIZIONI

SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INFORTUNIO:

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obbiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza una inabilità temporanea, un'invalidità permanente o la morte dell'Assicurato.

Sono considerati infortuni anche:

• l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
• l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l'asfissia non dipendente da malattia;
• le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;
• le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici.

RICOVERO:

Permanenza in istituto di cura con pernottamento o in day hospital.

INVALIDITA' PERMANENTE:

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità dell'Aassicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

TRATTAMENTI SANITARI:

Insieme di medicamenti e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un infortunio: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi, trattamenti riabilitativi; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici.

INTERVENTO CHIRURGICO:

Provvedimento terapeutico che è attuato con manovre manuali o strumentali, cruente, eseguito anche senza ricovero presso l'ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante.

Sono considerati interventi chirurgici anche la litotripsia, la riduzione incruenta di fratture seguita da gessatura e gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia o da infortunio purchè comprovato da referto di Pronto Soccorso Pubblico.

MALATTIA:

Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

MALFORMAZIONE - DIFETTO FISICO:

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia stata dignosticata prima della stipulazione della polizza.

RAPINA:

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

SCIPPO:

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.


INCENDIO:

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di Fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

SETTORE TRASPORTI:

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale: La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada. L'assicurazione è prestata, a seconda dell'opzione effettuata dall'assicurato, con le limitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni speciali.
Delimitazioni dell'assicurazione: L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso il contraente, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, anche se incaricati da persone diverse dal contraente stesso.

SETTORE ALBERGHIERO:

Albergo: L'attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purchè prevista dalle leggi e regolamenti) alla principale, esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell'esercizio. Gioielli e preziosi: Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.
Implosione: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
Lastre: Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purchè siano situate nell'area dell'albergo e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

SETTORE AGRICOLTURA:

Azienda agricola: Il complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

Azienda agrituristica: Azienda che svolge un'attività agrituristica così come disciplinata dalla legge n. 730 del 1985 per la quale l'azienda è in possesso o ha già presentato domanda di autorizzazione comunale.
Bestiame: Bovini, equini, caprini, ovini, suini, animali domestici, da cortile, conigli e api.
Fabbricato: L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in laterizi, cemento armato od altro materiale incombustibile, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture; sono tollerati i solai e l'armatura del tetto comunque costruiti. E' tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricati, di fabbricati staccati, di tettoie e serre, costruite in materiali combustibili purchè la loro superficie complessiva non superi 1/10 della superficie di tutti i fabbricati.
Sono compresi: recinzioni, cancelli, silos, vasche e cisterne, realizzate in materiali incombustibili, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate e muri di contenimento; impianti e installazioni considerati immobili per natura o destinazione, antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Foraggio: Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia e altri prodotti da lettiera.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGOLA PROPORZIONALE:

E' la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

Forma di assicurazione per la quale la società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

FRANCHIGIA:

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato.


DURATA DELLA POLIZZA:

L'assicurazione cessa alla scadenza contrattuale, senza necessità di disdetta. L'operatività della Sezione Assistenza è subordinata a quella della Sezione Malattie, in mancanza della quale l'assicurazione cessa automaticamente con conseguente rimborso del premio pagato per il periodo in cui non è stata prestata la garanzia, al netto delle imposte.

TACITA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE:

In mancanza di disdetta mediante lettera Raccomandata spedita, da una delle parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO:

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di rischio non corso.


 
© 2007 M&M Insurance S.a.s. - All Rights Reserved